Patente A

Per guidare le moto si hanno a disposizione tre tipi di patenti: patente A1, A2 o A.

Età minima

Patente A1: 16 anni
Patente A2: 18 anni
Patente A: 24 anni
La patente A senza limiti, indicata anche come Patente A3, serve per guidare da subito tutti i tipi di motocicli, ma adesso non la si può conseguire prima di avere compiuto 24 anni.
Il limite di età può scendere a 20, a patto di essere titolari di patente A2 da almeno 2 anni.

Età massima

È valida ogni 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.

Cosa posso guidare con la patente A, A1, A2?

• Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.
• Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
• Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveico

• Motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

• Tricicli di potenza superiore a 15 kW (dai 21 anni)
• Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h (dai 24 anni)

Esame teorico

Gli esami sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea.

I contenuti della prova teorica sono uguali per le categorie A1, A2, A, B1, B, BE e B96. Questo significa che il titolare di una di queste categorie patenti non dovrà ripetere l'esame di teoria per conseguirne una delle altre.

candidati alla patente BE che hanno sostenuto l'esame di teoria per la patente B anteriormente al 1 dicembre 2013, devono sostenere una prova orale integrativa nel corso della prima fase della prova pratica.

I candidati alla patente B96 già titolari di patente di categoria B non devono rifare l'esame di teoria. 

Fai il primo passo

Esame pratico

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su una moto priva di leva manuale (ad es. scooter), per le categorie A, A2 e A1, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in base a tale prova. La patente rilasciata avrà il codice UE armonizzato "78" e per questo motivo, con questa limitazione, con essa si potranno guidare solo moto a marce automatiche. Se si vuole togliere questa limitazione dalla patente in un secondo tempo, è sufficiente risostenere l'esame pratico su veicolo adeguato, non occorre rifare anche l'esame teorico. Per le caratteristiche di potenza e cilindrata dei veicoli d'esame valgono le stesse regole previste per le moto con cambio manuale, che illustriamo qui di seguito.

Operazioni preliminari

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
• nel caso di A1, A2 o A speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML;
• altra patente di guida di cui il candidato sia eventualmente titolare.

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 CDS):
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria;
• nel caso di A1, A2 o A speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML;
•dichiarazione sostitutiva solo per candidati privatisti con veicolo messo a disposizione da un terzo 

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER LA PARTE DI PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO (CFR. ART. 180 CDS):
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria.

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